STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CHE48”
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1
E’ costituita, ai sensi delle legge 383/00, l’associazione di promozione sociale denominata “CHE48” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.
Articolo 2
L’associazione ha sede attualmente in , via Boccaccio 49 a Torino e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci. L’associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
Articolo 3
La durata dell’Associazione è illimitata.
OGGETTO
Articolo 4
CHE48 è un’associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.
Sono scopi principali dell’associazione:
- Ad intra: favorire il benessere, la coesione, il supporto reciproco e la vicinanza tra i soci dell’Associazione. A tal scopo saranno promossi appuntamenti ricreativi e formativi riservati ai Soci.
- Ad extra: organizzare o promuovere l’organizzazione di attività sportive, di promozione sociale, culturali, formative, turistiche, ambientali e ricreative. Le attività sono finalizzate a valorizzare lo spirito di gruppo, la socializzazione, la responsabilità, l’educazione allo “stare insieme” e al “crescere insieme” sia tra i Soci, sia con le persone esterne all’Associazione, con un’attenzione privilegiata a chi vive in situazioni di bisogno di diverso genere.
Attività Sportive. L’Associazione crede nello sport come “palestra di vita” per crescere, imparare a vivere in un gruppo e misurarsi con sé e con gli altri. Crede in uno sport pulito e che favorisca il benessere e la salute fisica e mentale della persona. Perciò promuove iniziative che possano coinvolgere il più possibile tutti i soggetti. Le iniziative possono essere a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive o attività formative anche attraverso accordi e convenzioni con Federazioni e Associazioni sportive.
Attività di promozione sociale, culturali e ricreative. Organizzare o promuovere iniziative che mettano al centro “il benessere della persona a 360°”: incontri formativi, gite organizzate, concerti, cene,… L’associazione presta un’attenzione particolare ai bambini, adolescenti e alle famiglie colpite da malattie o da situazioni di disagio promuovendo un’assistenza morale e materiale. L’associazione potrà promuovere la raccolta di fondi. Le attività anzidette potranno essere svolte utilizzando anche fondi stanziati da soggetti terzi, pubblici e privati, destinati a specifici scopi previsti dallo Statuto. Resta esclusa ogni finalità lucrativa. Si privilegiano gli apporti che si basano su prestazioni spontanee e volontarie ma l’associazione può avvalersi di prestazioni retribuite. Alcune iniziative avranno il fine di sostenere, promuovere e supportare progetti e finalità di altre associazioni. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci, possono essere:
- ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea)
- volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
- sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
- benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)
Articolo 6
Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
Articolo 7
La qualità di socio si perde per:
- Decesso
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell’organizzazione:
- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
Tutte le cariche sociali sono gratuite (è ammesso il solo rimborso delle spese documentate).
Articolo 10
L’assemblea.
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’assemblea deve:
- approvare il conto consuntivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (anche via mail), contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno di 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.
Articolo 11
Consiglio Direttivo.
Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 7 componenti, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
Articolo 12
Il Presidente
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 13
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo 14
In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.
NORME FINALI
Articolo 15
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice Civile.